Art.1 Costituzione
1. E’ costituita con sede in Aprilia Via G.B. Grassi, 39 l’organizzazione di volontariato denominata Alzheimer Aprilia Onlus di seguito detta organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell’organizzazione sono democratici.
Art.2 Finalità e attività
1. L’organizzazione ha lo scopo di perseguire finalità di solidarietà sociale nei confronti delle persone affette da malattia di Alzheimer e patologie affini nonché dei loro familiari. Essa ha durata illimitata e non ha fini di lucro.
2. L’organizzazione propone di raggiungere i suoi fini di solidarietà attraverso le seguenti attività principali:
Interventi finalizzati al sostegno dei malati e dei loro familiari;
assistenza dei malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
studio e promozione di modelli di assistenza specifica;
formazione di personale specializzato anche attraverso l’organizzazione di convegni e corsi;
interventi presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere la qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari.
Art.3 Aderenti
1. Sono aderenti all’organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.
2. Nella domanda di adesione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’organizzazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all’organizzazione per:
– dimissioni volontarie;
– non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
– morte;
– indegnità deliberata dal comitato; in quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio dei probiviri (o del collegio arbitrale) il quale decide in via definitiva.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
Art.4 Diritti e obblighi degli aderenti
1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dall’assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art.5 Organi
Sono organi dell’organizzazione:
– l’assemblea;
– il comitato;
– il presidente.
Art.6 Assemblea
1. L’assemblea è costituita da tutti gli aderenti all’organizzazione.
2. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all’anno e in via straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. Sarà valida anche una comunicazione fatta via e-mail.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
4. In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
6. Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
7. L’assemblea ha i seguenti compiti:
– eleggere i membri del comitato;
– eleggere i componenti del collegio dei probiviri, (ove se ne preveda la costituzione)
– eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti, (ove se ne preveda la costituzione);
– approvare il programma di attività proposto dal comitato;
– approvare il bilancio preventivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
– stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Art.7 Comitato
1. Il comitato è eletto dall’assemblea ed è composto da 7 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il comitato si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.
4. Il comitato ha i seguenti compiti:
– fissare le norme per il funzionamento dell’organizzazione;
– sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
– eleggere il presidente;
– nominare il segretario;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.
Art.8 Presidente
1. Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del comitato, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3° e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
3. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.
Art.9 Segretario
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli aderenti;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, comitato, collegio dei probiviri, collegio arbitrale e collegio dei revisori dei conti, ove di questi ultimi tre se ne preveda la costituzione;
– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato
Art.10 Collegio dei probiviri (ove se ne preveda la costituzione)
(In alternativa con il collegio arbitrale di cui al successivo articolo
10/bis)
1. Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l’organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
3. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.
Art.10/bis Collegio arbitrale
(In alternativa con il collegio dei probiviri di cui al precedente
articolo 10)
1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d’appello di Latina il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
Art.11 Collegio dei revisori dei conti (ove se ne preveda la costituzione)
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Art.12 Gratuità e durata delle cariche
1. Tutte le cariche sociali sono gratuite, ma può essere riconosciuto un rimborso spese secondo modalità e nella misura stabilite dal Comitato. Le cariche hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art.13 Risorse economiche
1. L’organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote associative e contributi degli aderenti;
– contributi dei privati;
– contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi internazionali;
– donazioni e lasciti testamentari;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
Art.14 Quota sociale
1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile ne ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art.15 Bilancio
1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art.16 Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all’organizzazione.
Art.17 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione é deliberato dall’Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L’eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad una organizzazione di volontariato operante in analogo settore.
Art.18 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.